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AIRE: modifica decorrenza iscrizione

Il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”), entrato in vigore il 26 marzo scorso, contiene all’art. 16, comma 3, la seguente disposizione: “All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente: “9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata gia’ resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica”. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, e’ abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.”

Ne consegue che tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai comuni in base a domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo u.s., avranno dunque decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purche’ completa.
Si tratta di un’importante novita’ in termini di celerita’ procedurale e maggiore certezza, che allinea il regime applicabile agli italiani all’estero a quello gia’ previsto per le iscrizioni nell’anagrafe della popolazione residente: in tal modo, e’ stata introdotta una rilevante semplificazione nel rapporto tra amministrazione e cittadini residenti all’estero.