1. PREMESSA
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Il criterio alla base del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza è quello della continuità della “linea di sangue” dal primo avo italiano emigrato all’estero dall’Italia fino al richiedente (“iure sanguinis”).
La cittadinanza italiana viene infatti trasmessa dall’ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con alcune limitazioni per quanto riguarda la discendenza materna (v. sotto).
2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Raccogli i seguenti documenti in originale:
Documenti riguardanti l’ascendente emigrato all’estero dall’Italia (dante causa):
1. Certificato di nascita in originale (Estratto dell’atto di nascita) del dante causa (antenato italiano che ha dato origine al diritto alla cittadinanza), completo di generalità dei genitori (N.B. il certificato deve riportare anche il cognome da nubile della madre). Questo documento dovrà essere richiesto dall’interessato al Comune italiano di nascita dell’ascendente. Nel caso in cui il Comune dovesse informare l’interessato dell’impossibilità dell’emissione dell’Estratto dell’atto di nascita, dovuto al fatto che i registri anagrafici non erano ancora in uso all’epoca della nascita dell’antenato, l’interessato dovrà presentare un documento in cui il Comune attesti l’inesistenza del registro e, in sostituzione al menzionato documento, si potrà presentare il Certificato di Battesimo rilasciato dalla Parrocchia locale, , che contenga il riconoscimento da parte della Curia Vescovile competente per la Parrocchia di emissione, o il Certificato di Nascita in originale rilasciato dalla Comunità Ebraica locale.
2. Certificato di non naturalizzazione. Si tratta di un certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell’Interno) attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei propri figli (ossia del richiedente o dei suoi ascendenti). Il documento andrà tradotto e legalizzato/apostillato.
Attenzione!
a. L’eventuale naturalizzazione dell’ascendente italiano non impedisce la trasmissione della cittadinanza, a condizione che la naturalizzazione sia avvenuta dopo la nascita dei figli. In questo caso si dovrà presentare il “Certificato di Naturalizzazione” in originale, con Apostille/legalizzato, in seguito debitamente tradotto in italiano da un traduttore giurato e con Apostille/legalizzazione sulla traduzione.
b. Nel caso in cui l’ascendente italiano abbia risieduto in Paesi diversi, sarà necessario presentare un certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità di tutti i Paesi nei quali abbia eventualmente risieduto. L’interessato potrà rivolgersi al Consolato italiano competente per il luogo di rilascio del documento, il quale fornirà le istruzioni circa la legalizzazione e la traduzione degli atti richiesti.
3. Certificati di matrimonio e di morte:
a. Se il matrimonio è stato celebrato in Italia, sarà necessario presentare l’Estratto dell’atto di matrimonio, in originale, rilasciato dal competente Comune.
b. Nel caso in cui l’ascendente italiano si sia sposato più volte sarà necessario presentare il primo certificato di matrimonio, il certificato di morte del primo coniuge (o eventuale divorzio) e il certificato del secondo matrimonio, e così via.
c. Se il matrimonio o la morte si sono verificati in paesi terzi (per esempio, nascita in Italia, matrimonio in Libia, morte in Israele), sarà necessario produrre i rispettivi certificati emessi dalle autorità competenti del Paese in cui sono stati originariamente registrati.
Documenti riguardanti gli ascendenti di origine italiana del richiedente:
1. Certificati di nascita, matrimonio e morte. Tutti i documenti dovranno essere tradotti in italiano e apostillati/legalizzati. Nel caso in cui qualche atto di stato civile non sia reperibile, questo potrà essere sostituito da certificato emesso con mandato giudiziario, opportunamente apostillato, insieme con il processo di ricostruzione giudiziaria dell’atto, anch’esso apostillato e accompagnato da relativa traduzione giurata apostillata. Non è possibile accettare un documento di inesistenza dell’atto perché questo tipo di documento non ha validità per lo Stato italiano.
N.B.: Non è necessaria la presentazione anche degli atti di nascita e morte di coniugi degli ascendenti nella linea di trasmissione della cittadinanza.
2. Certificato di non naturalizzazione (v. supra). Il documento deve essere richiesto alle competenti Autorità dello Stato estero di residenza anche per eventuali ascendenti di origine italiana lungo la linea di trasmissione della cittadinanza (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell’Interno). Tale documento è richiesto per attestare la non interruzione del vincolo di sangue a causa dell’eventuale acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei figli (ossia del richiedente o dei suoi ascendenti). Il documento andrà tradotto e legalizzato/apostillato.
Documenti riguardanti il richiedente:
1. Copia dell’atto di nascita, tradotto in italiano e apostillato.
2. Se coniugato, copia integrale dell’atto di matrimonio, tradotto in italiano e apostillato.
3. Se esistono figli minori, copia integrale dell’atto di nascita, tradotto in italiano e apostillato.
4. Estratto anagrafico (“Tanzit rishum”)
5. Passaporto israeliano.
Attenzione!
1. Nel caso in cui dovessero sorgere dubbi in fase di analisi della documentazione, il Consolato si riserva la possibilità di richiedere documenti complementari o più recenti.
2. In caso di prenotazione per gruppo familiare, un familiare dovrà presentare tutta la documentazione originale a partire dall’antenato italiano e, gli altri parenti, la documentazione personale e la copia dei certificati italiani del dante causa (nascita e eventuale matrimonio).
3. In caso di atti di antenati già depositati presso questo Consolato e conformi alle disposizioni attuali non sarà necessario presentarli nuovamente, tranne la copia dei certificati italiani del dante causa (nascita ed eventuale matrimonio). Per utilizzare la documentazione risultante agli atti del Consolato, è necessaria la presentazione dell’autorizzazione di chi li ha depositati.
4. Nel caso in cui un familiare abbia già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza in Italia o presso altre autorità diplomatico-consolare, il nuovo richiedente dovrà comunque provvedere a tutta la documentazione a partire dal dante causa.
5. Si sottolinea che, ferme restando le modalità di accesso civico agli atti disciplinate dalla vigente normativa, in virtù delle norme in materia di privacy, non è possibile consultare i processi di cittadinanza di parenti nei registri del Consolato.
3. PRENOTA UN APPUNTAMENTO
Raccolta tutta la documentazione, invia una mail a cittadinanza.telaviv@esteri.it, per chiedere un appuntamento, avendo cura di riportare nel testo della mail l’elenco della documentazione necessaria già in tuo possesso e allegando l’albero genealogico della tua famiglia (utilizzando questo modello). Tale albero dovrà contenere le informazioni a partire dal dante causa, anche nel caso in cui in questo Consolato esista già un processo di cittadinanza di familiari. Il nostro personale la esaminerà e ti darà un appuntamento per la vidimazione della documentazione.
Il giorno dell’appuntamento dovrai presentarti con tutti i documenti di cui al punto precedente, il tuo passaporto in corso di validità e i contanti per il pagamento della tariffa consolare.
4. PAGAMENTO DELLE TARIFFE CONSOLARI
La Legge n. 89/2014 stabilisce l’obbligo di pagare l’importo corrispondente al valore di 300,00 euro per ogni persona maggiorenne che presenti la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il contributo è dovuto per l’analisi della documentazione indipendentemente dal buon esito della pratica. Nel caso in cui il riconoscimento della cittadinanza non vada a buon fine a conclusione dell’istruttoria, l’importo pagato non potrà essere rimborsato.
Sono esenti dal pagamento del contributo i figli dei richiedenti che alla data di presentazione della domanda di cittadinanza, nel giorno dell’appuntamento, siano minorenni, così come gli ascendenti già deceduti o quelli ancora vivi che non richiedano il riconoscimento della cittadinanza.
5. SCADENZE
Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana sarà completato entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2014.
6. DISCENDENZA MATERNA PER I NATI PRIMA DEL 01/01/1948
Nei casi di discendenza materna, hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1º gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti.
Nel caso ci fosse nella linea di trasmissione della cittadinanza un figlio o figlia di donna italiana e padre straniero, avranno diritto al riconoscimento, per via amministrativa attraverso questo Consolato, solamente i figli nati a partire dalla data sopraindicata. I figli nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso un procedimento giudiziale in Italia.