{"id":4984,"date":"2025-04-14T15:30:58","date_gmt":"2025-04-14T12:30:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ambtelaviv.esteri.it\/?page_id=4984"},"modified":"2026-01-16T19:01:13","modified_gmt":"2026-01-16T16:01:13","slug":"cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambtelaviv.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis-2\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per discendenza &#8211; Iure Sanguinis"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>ATTENZIONE! <\/strong><strong>PAGINA IN AGGIORNAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>La presente pagina potrebbe essere soggetta a modifiche e\/o integrazioni<\/p><\/blockquote>\n<ol>\n<li><strong>PREMESSA<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il\u00a0<strong>criterio<\/strong>\u00a0alla base del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza \u00e8 quello, in base all\u2019art. 1 della Legge 91\/1992, della\u00a0<strong>continuit\u00e0 della \u201clinea di sangue\u201d<\/strong>\u00a0dal dante causa nato in Italia fino al richiedente (\u201ciure sanguinis\u201d). Il requisito della continuit\u00e0 della linea di sangue subisce, per\u00f2, le limitazioni previste dall\u2019art. 3-bis della predetta legge.<\/p>\n<p><strong>Requisiti essenziali<\/strong><\/p>\n<p><strong>Pu\u00f2 fare domanda di cittadinanza per discendenza:<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; chi \u00e8 figlio di genitori esclusivamente italiani o di un genitore esclusivamente italiano e di un altro genitore straniero che non passa la propria cittadinanza;<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; chi ha un genitore italiano che ha risieduto in Italia almeno due anni continuativi dopo l\u2019acquisto del proprio status civitatis e prima della nascita del richiedente;<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; chi ha un nonno\/a esclusivamente italiano al momento della propria nascita o, se deceduto, esclusivamente italiano al momento della morte<\/strong><\/p>\n<blockquote><p><strong>ATTENZIONE: in base alla Circolare K.28 del Ministero dell\u2019Interno, l\u2019avo dante causa deve essere nato in Italia. Nel caso in cui gli ascendenti hanno acquistato volontariamente un\u2019altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore et\u00e0 del discendente successivo nato all\u2019estero, e in ogni caso prima del 15\/08\/1992, essi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8, 12 L. 555\/1912, Circolare Ministero dell\u2019Interno n. 43347, 03\/10\/2024).<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p><strong>La trasmissione della cittadinanza per linea materna \u00e8 possibile solo se i suoi discendenti sono nati successivamente al 01\/01\/1948.\u00a0<\/strong>La donna italiana coniugata con un cittadino straniero prima del 01\/01\/1948 perdeva automaticamente la cittadinanza italiana nel caso in cui la legge di cittadinanza dello Stato del marito prevedesse, in virt\u00f9 del matrimonio, l\u2019attribuzione automatica della cittadinanza alla stessa.<\/p>\n<blockquote><p><strong>I figli minori di cittadini italiani<\/strong>, una volta riconosciuto lo status civitatis all\u2019istante, potranno essere registrati seguendo quando indicato nella\u00a0<a href=\"https:\/\/ambtelaviv.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/\">Sezione Stato Civile di questo sito<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA\u00a0<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>Per la <strong>necessaria documentazione da presentare<\/strong>, gli interessati dovranno fornire:<\/p>\n<p>Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno, ovverosia:<\/p>\n<ol>\n<li>Estratto dell\u2019atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;<\/li>\n<li>Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Atto di matrimonio dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all\u2019estero;<\/li>\n<li>Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>Certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana attestante che n\u00e9 gli ascendenti in linea diretta n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell\u2019art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;<\/li>\n<li>Certificato di residenza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per l\u2019applicazione della <strong>nuova normativa<\/strong>, si dovranno <u>inoltre<\/u> produrre:<\/p>\n<p>Per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):<\/p>\n<ul>\n<li>Certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi:<\/p>\n<ul>\n<li>Certificato storico di cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<\/blockquote>\n<p>Attenzione!<\/p>\n<p>I certificati di stato civile nonch\u00e9 le sentenze di divorzio devono essere presentate in conformit\u00e0 a quanto previsto nella sezione \u201c<a href=\"https:\/\/ambtelaviv.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/\">Stato Civile<\/a>\u201d di questo sito internet.<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTI RIGUARDANTI IL DANTE CAUSA (NONNO\/A O GENITORE ITALIANO NATO IN ITALIA):<\/strong><\/p>\n<p><strong>1.Estratto dell\u2019atto di nascita in originale del dante causa (nonno o genitore italiano), completo di generalit\u00e0 dei genitori <\/strong>(N.B. il certificato deve riportare anche il cognome da nubile della madre). Questo documento, che deve essere recente (rilasciato da non pi\u00f9 di 6 mesi), dovr\u00e0 essere richiesto dall\u2019interessato al Comune italiano di nascita dell\u2019ascendente.<\/p>\n<p><strong>2.Certificato di non naturalizzazione. <\/strong>Si tratta di un certificato rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell\u2019Interno) attestante che l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei propri figli (ossia del richiedente o dei suoi ascendenti). Il documento andr\u00e0 tradotto e legalizzato\/apostillato.<\/p>\n<blockquote><p><strong>Attenzione!<\/strong><br \/>\na. L\u2019eventuale naturalizzazione dell\u2019ascendente italiano non impedisce la trasmissione della cittadinanza, a condizione che la naturalizzazione sia avvenuta dopo il raggiungimento della maggiore et\u00e0 del figlio. In questo caso si dovr\u00e0 presentare il \u201cCertificato di Naturalizzazione\u201d in originale, con Apostille\/legalizzato, in seguito debitamente tradotto in italiano.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p>b. Nel caso in cui l\u2019ascendente italiano abbia risieduto in Paesi diversi, sar\u00e0 necessario presentare un certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorit\u00e0 di tutti i Paesi nei quali abbia eventualmente risieduto. L\u2019interessato potr\u00e0 rivolgersi al Consolato italiano competente per il luogo di rilascio del documento, il quale fornir\u00e0 le istruzioni circa la legalizzazione e la traduzione degli atti richiesti.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p>c. Se arrivato in Israele prima della fondazione dello stato di Israele (1948), sar\u00e0 necessario chiedere un certificato di non naturalizzazione palestinese apostillato e tradotto rilasciato dal Ministero dell\u2019Interno israeliano o dell\u2019Archivio di Stato.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p>d. La rinuncia alla cittadinanza prima della nascita della generazione successiva interrompe la trasmissione della cittadinanza italiana.<\/p><\/blockquote>\n<p><strong>3.Certificati di matrimonio e di morte:<\/strong><br \/>\nSe il matrimonio \u00e8 stato celebrato in Italia, sar\u00e0 necessario presentare l\u2019Estratto dell\u2019atto di matrimonio, in originale, rilasciato dal competente Comune. Nel caso in cui l\u2019ascendente italiano si sia sposato pi\u00f9 volte sar\u00e0 necessario presentare il primo certificato di matrimonio, il certificato di morte del primo coniuge (o eventuale divorzio) e il certificato del secondo matrimonio, e cos\u00ec via. Se il matrimonio o la morte si sono verificati in paesi terzi (per esempio, nascita in Italia, matrimonio in Libia, morte in Israele), sar\u00e0 necessario produrre i rispettivi certificati emessi dalle autorit\u00e0 competenti del Paese in cui sono stati originariamente registrati.<\/p>\n<p><strong>4.Certificato di cittadinanza<\/strong>\u00a0apostillato e tradotto.<\/p>\n<p>Attenzione: in caso di ricostruzione partendo dall\u2019antenato di secondo grado (nonno\/a), il dante causa dovr\u00e0 essere esclusivamente italiano al momento della nascita del richiedente o al momento della sua morte se deceduto prima della nascita del richiedente.<\/p>\n<p><strong>5.Certificato storico di residenza\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Il documento deve essere rilasciato dal Comune dove l&#8217;antenato \u00e8 stato residente e serve, in caso di eccezione prevista dalla lettera d) dell&#8217;art. 3-bis, a verificare il sussistere dei requisiti per il passaggio della cittadinanza.<\/p>\n<p><strong>LADDOVE IL DANTE CAUSA FOSSE IL NONNO\/A, DOCUMENTI DA RACCOGLIERE PER I GENITORI:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Certificati di nascita, matrimonio e morte nonch\u00e9 sentenze di divorzio\u00a0<\/strong>(v. supra)<strong>.<\/strong>Tutti i documenti dovranno essere tradotti in italiano e apostillati\/legalizzati. Nel caso in cui qualche atto di stato civile non sia reperibile, questo potr\u00e0 essere ricostruito dalle autorit\u00e0 giudiziarie. Non \u00e8 possibile accettare un documento di inesistenza dell\u2019atto perch\u00e9 questo tipo di documento non ha validit\u00e0 per lo Stato italiano.<\/li>\n<li><strong>Certificato di non naturalizzazione\u00a0<\/strong>(v. supra). Il documento deve essere richiesto alle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di residenza (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell\u2019Interno). Tale documento \u00e8 richiesto per attestare la non interruzione del vincolo di sangue a causa dell\u2019eventuale acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei figli. Il documento andr\u00e0 tradotto e legalizzato\/apostillato.<\/li>\n<li><strong>Certificato di cittadinanza<\/strong>\u00a0israeliana apostillato e tradotto.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTI RIGUARDANTI IL RICHIEDENTE:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Copia dell\u2019<strong>atto di nascita<\/strong>, tradotto in italiano e apostillato.<\/li>\n<li>Se coniugato, copia integrale dell\u2019<strong>atto di matrimonio<\/strong>, tradotto in italiano e apostillato nonch\u00e9 eventuale divorzio.<\/li>\n<li><strong>Estratto anagrafico\u00a0<\/strong>(\u201cTamzit rishum\u201d), tradotto e apostillato, completo delle \u201c\u05db\u05e0\u05d9\u05e1\u05d5\u05ea \u05d5\u05d9\u05e6\u05d9\u05d0\u05d5\u05ea\u201d in base al quale poter attestare la situazione anagrafica nonch\u00e9 la residenza nella circoscrizione.<\/li>\n<li>Certificato di cittadinanza apostillato e tradotto.<\/li>\n<li><strong>Passaporto israeliano<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Attenzione!<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nel caso in cui dovessero sorgere dubbi in fase di analisi della documentazione,\u00a0<strong>il Consolato si riserva la possibilit\u00e0 di richiedere documenti complementari o pi\u00f9 recenti<\/strong>.<\/li>\n<li>In caso di\u00a0<strong>atti gi\u00e0 depositati presso questo Consolato e conformi alle disposizioni attuali non sar\u00e0 necessario presentarli nuovamente<\/strong>, tranne la copia dei certificati italiani del dante causa (nascita ed eventuale matrimonio). Per utilizzare la documentazione risultante agli atti del Consolato, <strong>\u00e8 necessaria la presentazione dell\u2019autorizzazione di chi li ha depositati<\/strong>.<\/li>\n<li>Nel caso in cui un familiare abbia gi\u00e0 ottenuto il riconoscimento della cittadinanza in Italia o presso altre autorit\u00e0 diplomatico-consolare,\u00a0<strong>il nuovo richiedente dovr\u00e0 comunque provvedere a tutta la documentazione a partire dal dante causa in originale<\/strong>.<\/li>\n<li>Si sottolinea che, ferme restando le modalit\u00e0 di accesso civico agli atti disciplinate dalla vigente normativa, in virt\u00f9 delle norme in materia di privacy,\u00a0<strong>non \u00e8 possibile consultare i processi di cittadinanza di parenti nei registri del Consolato<\/strong>.<\/li>\n<li>La residenza nella circoscrizione consolare dovr\u00e0 essere provata tramite un Tamzit Rishum aggiornato e completo anche di \u201c\u05db\u05e0\u05d9\u05e1\u05d5\u05ea \u05d5\u05d9\u05e6\u05d9\u05d0\u05d5\u05ea\u201d. Questo documento, in caso di dubbi sull\u2019effettiva permanenza nella circoscrizione consolare, potrebbe essere nuovamente richiesto prima della chiusura del procedimento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>3. PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Raccolta tutta la documentazione, invia una mail a\u00a0<a href=\"mailto:cittadinanza.telaviv@esteri.it\">cittadinanza.telaviv@esteri.it<\/a>, per chiedere un appuntamento, avendo cura di riportare nel testo della mail l\u2019<strong>elenco della documentazione necessaria gi\u00e0 in tuo possesso\u00a0<\/strong>nonch\u00e9 l\u2019autorizzazione ad accedere al fascicolo personale di familiari in caso di utilizzo di documentazione gi\u00e0 in nostro possesso. Il nostro personale, constata la presenza della documentazione essenziale prevista dalla Circolare K28.1, ti dar\u00e0 un appuntamento per la consegna e il pagamento della percezione consolare. ATTENZIONE: in caso di mancanza della documentazione essenziale non \u00e8 possibile ricevere la domanda.<\/p>\n<p>Il giorno dell\u2019appuntamento dovrai presentarti con tutti i documenti di cui al punto precedente, il tuo passaporto in corso di validit\u00e0 e i contanti per il pagamento della tariffa consolare.<\/p>\n<p><strong>4. PAGAMENTO DELLE TARIFFE CONSOLARI<\/strong><\/p>\n<p>La Legge n. 89\/2014, cos\u00ec come modificata dalla Legge di Bilancio 2025, stabilisce l\u2019obbligo di pagare l\u2019importo corrispondente al valore di 600,00 euro per ogni persona maggiorenne che presenti la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.<\/p>\n<p>Il contributo \u00e8 dovuto per l\u2019analisi della documentazione indipendentemente dal buon esito della pratica. Nel caso in cui il riconoscimento della cittadinanza non vada a buon fine a conclusione dell\u2019istruttoria, l\u2019importo pagato non potr\u00e0 essere rimborsato.<\/p>\n<p><strong>5. SCADENZE<\/strong><\/p>\n<p>Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana sar\u00e0 completato entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17\/01\/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18\/03\/2014.<\/p>\n<p><strong>6. DISCENDENZA MATERNA PER I NATI PRIMA DEL 01\/01\/1948<\/strong><\/p>\n<p>Nei casi di discendenza materna,\u00a0<strong>hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1\u00ba gennaio 1948<\/strong>\u00a0oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555\/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti.<\/p>\n<p>Nel caso ci fosse nella linea di trasmissione della cittadinanza un figlio o figlia di donna italiana e padre straniero, avranno diritto al riconoscimento, per via amministrativa attraverso questo Consolato, solamente i figli nati a partire dalla data sopraindicata.\u00a0<strong>I figli nati prima del 01\/01\/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso un procedimento giudiziale in Italia<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ATTENZIONE! 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