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ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE– Dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana da effettuarsi entro il 31 maggio 2026

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE– Dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana da effettuarsi entro il 31 maggio 2026

La legge 23 maggio 2025, n.74 (in G.U. 23/05/2025, n.118) ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

La trasmissione della cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis, per il quale è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini (art.1). Il nuovo decreto, come convertito, non modifica questo principio fondamentale ma prevede importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, basandola sull’effettività del vincolo con l’Italia e del possesso di un’altra cittadinanza. Precisando che nulla cambia per i figli di cittadini nati nel territorio italiano, anche se in possesso di altra cittadinanza, e per i figli nati all’estero a patto che non possiedano o non possano possedere un’altra cittadinanza, il nuovo regime prevede limitazioni per chi nasce in un Paese straniero ed è in possesso di un’altra cittadinanza.

In tale contesto, se la registrazione del minore non è possibile a causa delle limitazioni introdotte dall’art. 3-bis della legge n. 91/1992, i genitori hanno la possibilità di rendere una dichiarazione entro un anno dalla nascita affinché il minore acquisti per beneficio di legge la cittadinanza italiana che in questo caso decorrerà dal giorno successivo alla dichiarazione e non dalla nascita.

ATTENZIONE: i figli minorenni alla data del 24 maggio 2025 possono beneficiare di una norma transitoria (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) in presenza dei seguenti presupposti cumulativi:

  • minori di età alla data di entrata in vigore del decreto (che non avevano cioè compiuto i 18 anni al 24 maggio 2025); e che siano
  • figli di cittadini per nascita i cui genitori devono essere riconosciuti sulla base di una domanda amministrativa o giudiziale presentata al 27/03/2025 o sulla base di domanda presentata in ragione di un appuntamento comunicato dal Consolato al 27/03/2025.

In tali casi potrà essere presentata una dichiarazione personalmente dai genitori o dal tutore del minore presso l’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Tale dichiarazione è sottoposta ad un contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 Euro. Se i minorenni sono nel frattempo diventati maggiorenni potranno essi stessi rendere la dichiarazione.

Alla luce della nuova normativa si fa presente che non è più possibile inviare i certificati di nascita dei minori per via postale. Vi preghiamo di contattarci per coordinare l’appuntamento all’indirizzo consolato.telaviv@esteri.it. Maggiori informazioni e l’elenco dei documenti da consegnare sono disponibili a questo indirizzo