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21/11/2012 – Rinnovo del parlamento italiano. Raccolta delle firme per la presentazione delle liste dei candidati



Si fanno presenti le seguenti istruzioni ministeriali per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste dei candidati e collegati adempimenti.

 


1. RACCOLTA E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DI SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI


 


L’articolo 8 della L. 459/2001 sul voto all’estero dispone che la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non piu’ di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione.


Il DPR 104/2003 precisa in merito a tali sottoscrizioni che l’Ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l’elezione della Camera dei deputati. Tale attivita’ e’ dovuta sin d’ora, su richiesta dei promotori.  La raccolta delle firme, che devono essere autenticate, deve avvenire su moduli appositi che riportano: contrassegno di lista, nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati e dei sottoscrittori. La raccolta delle firme puo’ essere anteriore alla presentazione e ammissione del contrassegno di lista. La legge prevede in ogni caso che sul modulo (di cui si uniscono ad ogni buon fine alcuni modelli di riferimento, non vincolanti) appaia il contrassegno (depositato o da depositare).Le firme dei sottoscrittori e dei candidati sull’atto principale o sull’atto separato sono autenticate a cura del responsabile dell’Ufficio consolare o da suo delegato, secondo  le seguenti modalita’ previste dall’articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28.12.2000 n.445:


 


a) l’autenticazione, redatta di seguito alla sottoscrizione, consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e’ stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identita’ della persona che sottoscrive;


b) il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita’ di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche’ apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio;


c) l’autenticazione delle firme puo’ avvenire anche al di fuori dei locali consolari;


d) e’ escluso il ricorso all’autocertificazione, come pure all’autenticazione a cura di notai locali;


e) il capo dell’Ufficio consolare o suo delegato provvede all’autenticazione delle firme degli elettori residenti nella propria circoscrizione consolare;


f) l’autentica e’ gratuita;


 


Ad ogni buon fine, si precisa che:


 


g) non rientra nella procedura di autenticazione la verifica dei requisiti di ammissibilita’ della lista, che compete all’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero, competente anche per la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione;


h) gli elettori residenti in Italia o in Stati senza intese e quelli che risiedendo all’estero hanno optato per il voto in Italia possono candidarsi nelle circoscrizioni nazionali di appartenenza ma NON per la circoscrizione estero.


i) gli elettori residenti che abbiano optato per il voto in Italia non possono sottoscrivere la presentazione di liste per la circoscrizione Estero.


l) Nessun elettore puo’ sottoscrivere piu’ di una lista di candidati per ciascuna Camera (D.P.R. 361/1957, art. 20, sesto comma).


m) Nessuna sottoscrizione e’ richiesta (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 2; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 3):


 


• per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura che e’ in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali;


• per i partiti o gruppi politici che siano collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi di cui al punto precedente e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati;


• per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.


 


2. RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI DELLA SEDE


 


La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere corredata dai certificati anche collettivi di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali (D.P.R. 361/1957, art. 20). L’Ufficio consolare provvede pertanto al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori (sottoscrittori e candidati) nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta (ultimo elenco elettori della Sede disponibile).


Si ricorda che le ripartizioni della circoscrizione Estero sono le seguenti:


 


a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;


b) America meridionale;


c) America settentrionale e centrale;


d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.


 


Qualora detta richiesta venga rivolta prima che sia reso disponibile dal Ministero dell’Interno l’elenco provvisorio degli elettori (entro il 60 giorno antecedente la data delle votazioni in Italia), codeste Sedi potranno pertanto avvalersi dell’elenco elettori relativo alla precedente consultazione referendaria, tenendo presente che in caso di sottoscrittore non compreso in detto elenco dovra’ essere verificata la sua iscrizione AIRE presso il Comune in Italia e la sua posizione elettorale presso le liste del Comune di iscrizione alle liste elettorali.


 


Si forniscono inoltre ulteriori elementi informativi:


 


3. DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA


 


Il deposito del contrassegno della lista da parte del partito o gruppo politico avviene presso il Ministero dell’Interno dalle ore 8 alle ore 20 del 44 e del 43 e dalle ore 8 alle ore 16,00 del 42 giorno antecedente la data delle votazioni in Italia. Nel caso piu’ partiti o gruppi politici presentino liste comuni di candidati queste saranno contrassegnate da un simbolo composito formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.


 


4. FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE


 


Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio (ovviamente di tale numero si avra’ conferma definitiva solo dopo l’emanazione del Decreto del Ministero dell’Interno contenente l’elenco aggiornato dei residenti all’estero).


Ciascuna lista deve essere corredata della seguente documentazione:


 


a) Certificato attestante la qualita’ di elettore dei sottoscrittori.


b) Certificato attestante la qualita’ di elettore dei candidati.


c) Dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista.


 


La presentazione delle liste avviene, a cura dei partiti o gruppi politici, presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Roma dalle ore 8 del 35 alle ore 20 del 34 giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.


 


Ad ogni buon fine si uniscono le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature nella circoscrizione Estero” compilate in occasione delle ultime consultazioni politiche dal Ministero dell’Interno, Dicastero competente in materia elettorale, facendosi riserva di divulgare non appena disponibile l’edizione che verra’ pubblicata per le prossime elezioni.

1)Istruzioni candidature 2008
2)Modello atto separato Senato
3)Modello principale Senato
4)Modello atto separato Camera
5)Modello principale Camera