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Radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico per definitiva esportazione all’estero

L’Automobile Club d’Italia (ACI) ha informato che, a seguito di modifica normativa, dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore una nuova
disciplina che regolamenta la radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione all’estero.

Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all’estero di autoveicoli,
motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto, dal 1 gennaio 2020, la radiazione dovra’ essere richiesta PRIMA che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti
dalla legge. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potra’ circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sara’ munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.

Per maggiori dettagli è disponibile on line il comunicato congiunto MIT/ACI al link http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-12/comunicato_MIT-ACI_11-12-2019.pdf