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Radiazione veicoli dal PRA per esportazione. Data finale del 31 marzo 2021 per richiesta tramite ufficio consolare

Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1 gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all’estero si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.

Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1 gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.

Le richieste di radiazione di veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 e reimmatricolati nel 2020 continuano invece ad essere accettate dagli Uffici consolari secondo la normativa vigente fino al 31 marzo 2021 a condizione che i veicoli siano stati reimmatricolati con targa estera al momento della richiesta di radiazione. A tal fine il richiedente dovrà allegare a dimostrazione dei suddetti requisiti la copia della carta di circolazione estera e qualsiasi documentazione che, direttamente o indirettamente, dia prova dell’avvenuta esportazione all’estero del veicolo entro il 31/12/2019.

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