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Cittadinanza per discendenza – Iure Sanguinis

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  1. PREMESSA

Il criterio alla base del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza è quello, in base all’art. 1 della Legge 91/1992, della continuità della “linea di sangue” dal dante causa nato in Italia fino al richiedente (“iure sanguinis”). Il requisito della continuità della linea di sangue subisce, però, le limitazioni previste dall’art. 3-bis della predetta legge.

Requisiti essenziali

Può fare domanda di cittadinanza per discendenza:

– chi è figlio di genitori esclusivamente italiani o di un genitore esclusivamente italiano e di un altro genitore straniero che non passa la propria cittadinanza;

– chi ha un genitore italiano che ha risieduto in Italia almeno due anni continuativi dopo l’acquisto del proprio status civitatis e prima della nascita del richiedente;

– chi ha un nonno/a esclusivamente italiano al momento della propria nascita o, se deceduto, esclusivamente italiano al momento della morte

ATTENZIONE: in base alla Circolare K.28 del Ministero dell’Interno, l’avo dante causa deve essere nato in Italia. Nel caso in cui gli ascendenti hanno acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo nato all’estero, e in ogni caso prima del 15/08/1992, essi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8, 12 L. 555/1912, Circolare Ministero dell’Interno n. 43347, 03/10/2024).

La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo se i suoi discendenti sono nati successivamente al 01/01/1948. La donna italiana coniugata con un cittadino straniero prima del 01/01/1948 perdeva automaticamente la cittadinanza italiana nel caso in cui la legge di cittadinanza dello Stato del marito prevedesse, in virtù del matrimonio, l’attribuzione automatica della cittadinanza alla stessa.

I figli minori di cittadini italiani, una volta riconosciuto lo status civitatis all’istante, potranno essere registrati seguendo quando indicato nella Sezione Stato Civile di questo sito.

 

2. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Tenendo a mente le previsioni normative nonché la circolare K.28, raccogli i seguenti documenti in originale:

Attenzione!

I certificati di stato civile nonché le sentenze di divorzio devono essere presentate in conformità a quanto previsto nella sezione “Stato Civile” di questo sito internet.

DOCUMENTI RIGUARDANTI IL DANTE CAUSA (NONNO/A O GENITORE ITALIANO NATO IN ITALIA):

1.Estratto dell’atto di nascita in originale del dante causa (nonno o genitore italiano), completo di generalità dei genitori (N.B. il certificato deve riportare anche il cognome da nubile della madre). Questo documento, che deve essere recente (rilasciato da non più di 6 mesi), dovrà essere richiesto dall’interessato al Comune italiano di nascita dell’ascendente.

2.Certificato di non naturalizzazione. Si tratta di un certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell’Interno) attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei propri figli (ossia del richiedente o dei suoi ascendenti). Il documento andrà tradotto e legalizzato/apostillato.

Attenzione!
a. L’eventuale naturalizzazione dell’ascendente italiano non impedisce la trasmissione della cittadinanza, a condizione che la naturalizzazione sia avvenuta dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio. In questo caso si dovrà presentare il “Certificato di Naturalizzazione” in originale, con Apostille/legalizzato, in seguito debitamente tradotto in italiano.

b. Nel caso in cui l’ascendente italiano abbia risieduto in Paesi diversi, sarà necessario presentare un certificato di non naturalizzazione rilasciato dalle autorità di tutti i Paesi nei quali abbia eventualmente risieduto. L’interessato potrà rivolgersi al Consolato italiano competente per il luogo di rilascio del documento, il quale fornirà le istruzioni circa la legalizzazione e la traduzione degli atti richiesti.

c. Se arrivato in Israele prima della fondazione dello stato di Israele (1948), sarà necessario chiedere un certificato di non naturalizzazione palestinese apostillato e tradotto rilasciato dal Ministero dell’Interno israeliano o dell’Archivio di Stato.

d. La rinuncia alla cittadinanza prima della nascita della generazione successiva interrompe la trasmissione della cittadinanza italiana.

3.Certificati di matrimonio e di morte:
Se il matrimonio è stato celebrato in Italia, sarà necessario presentare l’Estratto dell’atto di matrimonio, in originale, rilasciato dal competente Comune. Nel caso in cui l’ascendente italiano si sia sposato più volte sarà necessario presentare il primo certificato di matrimonio, il certificato di morte del primo coniuge (o eventuale divorzio) e il certificato del secondo matrimonio, e così via. Se il matrimonio o la morte si sono verificati in paesi terzi (per esempio, nascita in Italia, matrimonio in Libia, morte in Israele), sarà necessario produrre i rispettivi certificati emessi dalle autorità competenti del Paese in cui sono stati originariamente registrati.

4.Certificato di cittadinanza apostillato e tradotto.

Attenzione: in caso di ricostruzione partendo dall’antenato di secondo grado (nonno/a), il dante causa dovrà essere esclusivamente italiano al momento della nascita del richiedente o al momento della sua morte se deceduto prima della nascita del richiedente.

 

LADDOVE IL DANTE CAUSA FOSSE IL NONNO/A, DOCUMENTI DA RACCOGLIERE PER I GENITORI:

  1. Certificati di nascita, matrimonio e morte nonché sentenze di divorzio (v. supra).Tutti i documenti dovranno essere tradotti in italiano e apostillati/legalizzati. Nel caso in cui qualche atto di stato civile non sia reperibile, questo potrà essere ricostruito dalle autorità giudiziarie. Non è possibile accettare un documento di inesistenza dell’atto perché questo tipo di documento non ha validità per lo Stato italiano.
  2. Certificato di non naturalizzazione (v. supra). Il documento deve essere richiesto alle competenti Autorità dello Stato estero di residenza (solitamente Ministero della Giustizia o Ministero dell’Interno). Tale documento è richiesto per attestare la non interruzione del vincolo di sangue a causa dell’eventuale acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dei figli. Il documento andrà tradotto e legalizzato/apostillato.
  3. Certificato di cittadinanza israeliana apostillato e tradotto.

 

DOCUMENTI RIGUARDANTI IL RICHIEDENTE:

  1. Copia dell’atto di nascita, tradotto in italiano e apostillato.
  2. Se coniugato, copia integrale dell’atto di matrimonio, tradotto in italiano e apostillato nonché eventuale divorzio.
  3. Estratto anagrafico (“Tamzit rishum”) completo delle “כניסות ויציאות” in base al quale poter attestare la situazione anagrafica nonché la residenza nella circoscrizione.
  4. Certificato di cittadinanza apostillato e tradotto.
  5. Passaporto israeliano.

Attenzione!

  1. Nel caso in cui dovessero sorgere dubbi in fase di analisi della documentazione, il Consolato si riserva la possibilità di richiedere documenti complementari o più recenti.
  2. In caso di atti già depositati presso questo Consolato e conformi alle disposizioni attuali non sarà necessario presentarli nuovamente, tranne la copia dei certificati italiani del dante causa (nascita ed eventuale matrimonio). Per utilizzare la documentazione risultante agli atti del Consolato, è necessaria la presentazione dell’autorizzazione di chi li ha depositati.
  3. Nel caso in cui un familiare abbia già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza in Italia o presso altre autorità diplomatico-consolare, il nuovo richiedente dovrà comunque provvedere a tutta la documentazione a partire dal dante causa in originale.
  4. Si sottolinea che, ferme restando le modalità di accesso civico agli atti disciplinate dalla vigente normativa, in virtù delle norme in materia di privacy, non è possibile consultare i processi di cittadinanza di parenti nei registri del Consolato.
  5. La residenza nella circoscrizione consolare dovrà essere provata tramite un Tamzit Rishum aggiornato e completo anche di “כניסות ויציאות”. Questo documento, in caso di dubbi sull’effettiva permanenza nella circoscrizione consolare, potrebbe essere nuovamente richiesto prima della chiusura del procedimento.

 

3. PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

Raccolta tutta la documentazione, invia una mail a cittadinanza.telaviv@esteri.it, per chiedere un appuntamento, avendo cura di riportare nel testo della mail l’elenco della documentazione necessaria già in tuo possesso nonché l’autorizzazione ad accedere al fascicolo personale di familiari in caso di utilizzo di documentazione già in nostro possesso. Il nostro personale, constata la presenza della documentazione essenziale prevista dalla Circolare K28.1, ti darà un appuntamento per la consegna e il pagamento della percezione consolare. ATTENZIONE: in caso di mancanza della documentazione essenziale non è possibile ricevere la domanda.

Il giorno dell’appuntamento dovrai presentarti con tutti i documenti di cui al punto precedente, il tuo passaporto in corso di validità e i contanti per il pagamento della tariffa consolare.

4. PAGAMENTO DELLE TARIFFE CONSOLARI

La Legge n. 89/2014, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2025, stabilisce l’obbligo di pagare l’importo corrispondente al valore di 600,00 euro per ogni persona maggiorenne che presenti la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Il contributo è dovuto per l’analisi della documentazione indipendentemente dal buon esito della pratica. Nel caso in cui il riconoscimento della cittadinanza non vada a buon fine a conclusione dell’istruttoria, l’importo pagato non potrà essere rimborsato.

5. SCADENZE

Il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana sarà completato entro 730 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza, come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 33 del 17/01/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2014.

6. DISCENDENZA MATERNA PER I NATI PRIMA DEL 01/01/1948

Nei casi di discendenza materna, hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1º gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti.

Nel caso ci fosse nella linea di trasmissione della cittadinanza un figlio o figlia di donna italiana e padre straniero, avranno diritto al riconoscimento, per via amministrativa attraverso questo Consolato, solamente i figli nati a partire dalla data sopraindicata. I figli nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso un procedimento giudiziale in Italia.