Please remember that all citizens residing abroad shall register in AIRE as requested by law and in order to have access to Consular services. On this regard, Law 30 December 2023, n. 213 introduced some important changes to AIRE registration. Specifically, art. 1 paragraph 242, amending Law no. 1228 of 24 December 1954, provides fines for those who do not comply with AIRE registration. Specifically, the new art. 11 of the aforementioned Law 1228/1954 allows Italian Municipalities to issue a fine from 200 Euros up to a maximum of 1,000 Euros per person per each year in which the residency has not been updated for a maximum of 5 years.
Furthermore, art. 1 paragraph 243 provides for a specific obligation for all public offices which, should they become aware of citizens failing to update their residency, shall inform the Italian Municipalities. Consequently, the municipality shall communicate the information received to the Agenzia delle Entrate for any action.
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For your reference, you can find below paragraphs 242 and 243 of the 2024 Budget Law effective January 1, 2024.
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L’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:« Art. 11. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero entro il termine previsto rispettivamente dall’articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall’articolo 6, commi 1e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.3. L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione ».
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All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:« 9-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all’articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che, nell’esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente per territorio rispettivamente per i provvedimenti di competenza, inclusi quelli di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.9-quater. Il comune comunica le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio effettuate nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero all’Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza ».