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Cittadinanza per discendenza – Iure Sanguinis

  1. A chi è rivolto il servizio
  2. Requisiti per il riconoscimento
  3. Documentazione da preparare
  4. Documentazione già depositata e integrazioni
  5. Come richiedere un appuntamento
  6. Diritti consolari
  7. Termine del procedimento
  8. Figli minori

 

1. A chi è rivolto il servizio

Il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza consente di accertare il possesso della cittadinanza italiana dalla nascita attraverso la ricostruzione della linea di trasmissione da un ascendente italiano al richiedente.

La domanda può essere presentata a questa Ambasciata dalle persone residenti nella relativa circoscrizione consolare. Il riconoscimento è subordinato alla verifica della continuità della trasmissione della cittadinanza e dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, comprese le disposizioni dell’articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La sola discendenza da un cittadino italiano non è sufficiente per ottenere il riconoscimento. Prima di raccogliere la documentazione, si invita a verificare i requisiti indicati di seguito.

 

2. Requisiti per il riconoscimento

2.1 Continuità della trasmissione

È necessario documentare la discendenza dall’ascendente italiano dal quale ha origine la linea di trasmissione (dante causa) e dimostrare che la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzioni fino al richiedente.

L’eventuale acquisto di una cittadinanza straniera, la rinuncia alla cittadinanza italiana e gli altri eventi che possono incidere sulla sua trasmissione sono valutati in base alla normativa vigente al momento in cui si sono verificati.

In particolare, per gli eventi anteriori al 16 agosto 1992, l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera può aver determinato la perdita della cittadinanza italiana dell’ascendente e, ricorrendone i presupposti, del figlio allora minorenne. Occorre pertanto documentare anche la data e le modalità di ogni eventuale acquisto di cittadinanza straniera.

ATTENZIONE: in base alla Circolare K.28 del Ministero dell’Interno, l’avo dante causa deve essere nato in Italia. Nel caso in cui gli ascendenti abbiano acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo nato all’estero, e in ogni caso prima del 15/08/1992, essi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8, 12 L. 555/1912, Circolare Ministero dell’Interno n. 43347, 03/10/2024).

2.2 Ulteriori condizioni per le persone nate all’estero

Per le persone nate all’estero e in possesso di un’altra cittadinanza, il riconoscimento richiede inoltre che ricorra una delle condizioni previste dall’articolo 3-bis della legge n. 91/1992.

Per le nuove domande, le condizioni rilevanti sono:

  • un genitore o un nonno possiede esclusivamente la cittadinanza italiana oppure, se deceduto, la possedeva esclusivamente al momento della morte;
  • un genitore o adottante ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del richiedente.

Restano ferme le disposizioni di salvaguardia previste dal medesimo articolo per le domande e gli appuntamenti anteriori alla riforma, nonché per le domande giudiziali, alle condizioni stabilite dalla legge.

Per il quadro normativo e le ulteriori fattispecie si rinvia alla pagina generale sulla cittadinanza.

2.3 Trasmissione per linea materna

In via amministrativa, la trasmissione della cittadinanza da madre italiana a figlio è riconoscibile, di regola, per i figli nati a partire dal 1° gennaio 1948. Se nella linea di discendenza la trasmissione materna riguarda un figlio nato prima di tale data, può essere necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria italiana. Restano salve le specifiche fattispecie previste dalla normativa previgente, tra cui quelle relative al padre ignoto.

I matrimoni di donne italiane con cittadini stranieri celebrati prima del 1° gennaio 1948 richiedono inoltre la verifica degli eventuali effetti sulla cittadinanza della donna secondo la normativa allora applicabile.

 

3. Documentazione da preparare

La documentazione deve consentire di ricostruire l’intera linea di trasmissione e di verificare la condizione dell’articolo 3-bis sulla quale si fonda la domanda.

Gli atti stranieri devono essere presentati con traduzione in italiano e con legalizzazione o Apostille. Per gli atti di stato civile e le sentenze di divorzio si applicano le istruzioni della sezione Stato civile.

Al fine di agevolare la ricostruzione si chiede di fornire, oltre all’istanza di accertamento da sottoscrivere allo sportello consolare, anche l’albero genealogico della discendenza da avo italiano.

3.1 Documenti dell’ascendente italiano dal quale ha origine la linea di trasmissione (se documenti stranieri, apostillati e tradotti)

  • Estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano competente, in originale, con le generalità dei genitori e il cognome da nubile della madre. Il documento deve essere stato rilasciato da non più di sei mesi.
  • Atto di matrimonio ed eventuali atti relativi a matrimoni successivi, divorzi e decessi dei precedenti coniugi, necessari a ricostruire la situazione di stato civile.
  • Atto di morte, se l’ascendente è deceduto.
  • Certificazione delle competenti autorità straniere relativa alla mancata naturalizzazione oppure all’eventuale acquisto di una cittadinanza straniera, con indicazione della data.
  • Certificazioni di cittadinanza necessarie alla ricostruzione della posizione dell’ascendente.

Se l’ascendente ha risieduto in più Paesi, devono essere prodotte le certificazioni relative alla naturalizzazione per ciascun Paese di residenza. Per i documenti formati in Paesi terzi, occorre seguire le istruzioni della rappresentanza italiana competente in materia di traduzione e legalizzazione.

Per gli ascendenti giunti nel territorio dell’attuale Stato di Israele prima del 1948, occorre inoltre documentare l’eventuale acquisto della cittadinanza palestinese nel periodo mandatario, rivolgendosi alle competenti autorità o agli archivi israeliani.

3.2 Documenti degli ascendenti intermedi (apostillati e tradotti)

Per ciascun ascendente tra il dante causa e il richiedente occorrono:

  • atto di nascita;
  • atto di matrimonio ed eventuali ulteriori atti di matrimonio, sentenze di divorzio e atti di morte pertinenti;
  • certificazioni relative alla mancata naturalizzazione o all’eventuale acquisto di cittadinanze straniere, con indicazione della data;
  • certificazioni di cittadinanza, compresa quella israeliana.

Gli atti devono essere rilasciati dalle autorità competenti del Paese nel quale sono stati formati. Se un atto non è reperibile, occorre procedere alla sua ricostruzione presso le autorità competenti: la sola attestazione di inesistenza non sostituisce l’atto richiesto.

3.3 Documenti del richiedente (apostillati e tradotti)

  • Atto di nascita.
  • Se coniugato, copia integrale dell’atto di matrimonio; eventuali sentenze di divorzio e ulteriori atti relativi allo stato civile.
  • Estratto anagrafico israeliano aggiornato (Tamzit Rishum) per documentare la situazione anagrafica e la residenza nella circoscrizione consolare.
  • Documentazione relativa agli ingressi e alle uscite (כניסות ויציאות).
  • Certificato di cittadinanza con evidenza dell’articolo di legge.
  • Passaporto israeliano in corso di validità.

3.4 Documenti aggiuntivi per i requisiti dell’articolo 3-bis

Cittadinanza esclusivamente italiana di un genitore o di un nonno. Occorre produrre documenti idonei a dimostrare l’assenza di altre cittadinanze. In relazione al caso concreto, possono essere richiesti certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia a cittadinanze straniere e ulteriori certificazioni delle competenti autorità (iscrizione all’elettorale). La documentazione è valutata nel suo complesso dall’Ufficio.

Residenza in Italia del genitore o adottante. Occorre presentare il certificato storico di residenza, rilasciato dal Comune o dai Comuni competenti, dal quale risulti un periodo di almeno due anni continuativi. Deve inoltre essere documentato che tale periodo è successivo all’acquisto della cittadinanza italiana e anteriore alla nascita o all’adozione del richiedente.

Le verifiche sulla mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del richiedente e degli ascendenti sono svolte con il coinvolgimento degli uffici consolari competenti. L’Ufficio potrà richiedere le informazioni necessarie a individuare i luoghi di precedente residenza.

 

4. Documentazione già depositata e integrazioni

Se documenti relativi alla medesima linea di discendenza sono già depositati presso questa Ambasciata, conformi alle disposizioni attuali e utilizzabili per la nuova domanda, non è necessario presentarli nuovamente, salvo i documenti italiani di nascita ed eventuale matrimonio del dante causa.

Per utilizzare la documentazione depositata da un familiare, deve essere presentata la sua autorizzazione, secondo le indicazioni dell’Ufficio.

Il riconoscimento ottenuto da un familiare presso un Comune italiano o un’altra rappresentanza diplomatico-consolare non esonera dalla presentazione della documentazione richiesta in originale né dalla verifica dei requisiti del nuovo richiedente.

L’Ufficio può richiedere integrazioni, chiarimenti o documenti aggiornati, anche per verificare l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare. L’accesso ai fascicoli è disciplinato dalla normativa applicabile in materia di accesso e protezione dei dati personali.

 

5. Consegna della documentazione

Dopo aver raccolto la documentazione, compila il modulo di richiesta e prenota un appuntamento per la consegna della documentazione nonché il pagamento delle percezioni consolari. Per qualsiasi informazione, puoi scrivere a cittadinanza.telaviv@esteri.it, indicando:

  • le proprie generalità e il luogo di residenza;
  • la linea di discendenza e la condizione sulla quale si fonda la richiesta;
  • l’elenco dei documenti eventualmente già disponibili;
  • gli estremi dell’eventuale fascicolo familiare già depositato presso questa Ambasciata e la relativa autorizzazione al suo utilizzo.

L’Ufficio potrà fornirti assistenza e rispondere ad eventuali dubbi. Ti segnaliamo che le richieste di informazione avanzate a mezzo posta elettronica, allo sportello consolare o tramite centralino telefonico sono da intendersi come richieste di informazioni e non costituiscono avvio del procedimento amministrativo. Le richieste di informazione a mezzo posta elettronica sono evase nell’ordine in cui vengono ricevute e non costituiscono riconoscimento implicito della cittadinanza o avvio del procedimento.

Il giorno dell’appuntamento il richiedente deve presentare la documentazione richiesta in originale, debitamente legalizzata e tradotta in italiano, il passaporto in corso di validità e l’importo necessario al pagamento dei diritti consolari.

 

6. Diritti consolari

La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è soggetta al pagamento di diritti consolari pari a 600 euro per ciascun richiedente maggiorenne, da corrispondere in valuta locale (ILS) secondo le tariffe consolari pubblicate su questo sito. Al contributo di 600 euro si aggiunge la percezione per l’autentica amministrativa di firma in calce all’istanza.

Il pagamento riguarda l’esame della domanda e non garantisce il riconoscimento. L’importo non è rimborsabile in caso di esito negativo.

 

7. Termine del procedimento

Il termine previsto per la conclusione del procedimento è di 730 giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi del D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33, fatti salvi i casi di sospensione previsti dalla normativa applicabile.

 

8. Figli minori

Il riconoscimento della cittadinanza del genitore non comporta, in ogni caso, la possibilità di registrare automaticamente come cittadini italiani i figli minori nati all’estero.

Per ciascun figlio occorre verificare la sussistenza dei requisiti per il possesso della cittadinanza dalla nascita oppure l’applicabilità di una distinta procedura di acquisto.

Consultare le sezioni dedicate allo Stato civile.