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Matrimonio in Italia e pubblicazioni di matrimonio

Quando almeno uno dei due nubendi è un cittadino italiano residente nella Circoscrizione dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv (iscritto AIRE) e intende sposarsi in Italia con cerimonia civile o religiosa con effetti civili, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste alla Cancelleria Consolare di quest’Ambasciata. Se residenti nella circoscrizione di Gerusalemme, siete invitati a contattare il Consolato Generale d’Italia in Gerusalemme.

Chi invece intende contrarre in Italia un’unione civile tra persone dello stesso sesso (ex Legge 20 maggio 2016 n. 76) non deve richiedere le pubblicazioni in quanto non previste dalla normativa vigente.

 

Per eseguire le pubblicazioni di matrimonio è necessario coordinare un appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile inviando una email all’indirizzo consolato.telaviv@esteri.it.

Alla email dovrà essere allegata la seguente documentazione da consegnare in originale il giorno dell’appuntamento:

Opzione 1 – ENTRAMBI I NUBENDI ITALIANI

  • richiesta di pubblicazioni di matrimonio compilato in ogni parte e firmato a penna con firma autografa da entrambi i nubendi;
  • fotocopia del passaporto o della carta d’identità di entrambi i nubendi;
  • se matrimonio religioso ad effetti civili, lettera su carta intestata della Chiesa/Sinagoga sita in Italia dove si celebrerà il matrimonio, con timbro e firma del Parroco/Rabbino o del celebrante che celebrerà le nozze. La lettera deve specificare le generalità complete degli sposi, nonché il luogo esatto e la data del matrimonio;
  • Contante per il pagamento delle percezioni consolari (art. 03 per l’affissione delle pubblicazioni + art. 02c per il certificato di avvenute pubblicazioni).

Opzione 2 – SOLO UN NUBENDO ITALIANO

  • richiesta di pubblicazioni di matrimonio compilato in ogni parte e firmato a penna con firma autografa da entrambi i nubendi;
  • fotocopia del passaporto o della carta d’identità di entrambi i nubendi;
  • se matrimonio religioso ad effetti civili, lettera su carta intestata della Chiesa/Sinagoga sita in Italia dove si celebrerà il matrimonio, con timbro e firma del Parroco/Rabbino o del celebrante che celebrerà le nozze. La lettera deve specificare le generalità complete degli sposi, nonché il luogo esatto e la data del matrimonio;
  • Atto di nascita del nubendo straniero;
  • Certificazione di stato civile libero;
  • Nulla osta al matrimonio ex art. 116 C.C. emesso da non più di 6 mesi o Certificato di capacità matrimoniale plurilingue ex Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia). Tale certificato deve indicare:
    • cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato libero, nome e cognome dei genitori e le generalità della persona di cittadinanza italiana con cui ci si sposa;
    • la dichiarazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
    • per la donna divorziata, la data di scioglimento del matrimonio;
    • per la donna vedova, la data di vedovanza;

In caso di mancata presentazione del Certificato di Capacità matrimoniale, del Nulla Osta ex art. 116 C.C. o documentazione equivalente, non si potrà procedere con le pubblicazioni e verrà emesso un Decreto Consolare di rifiuto avverso il quale presentare ricorso al Tribunale Ordinario – Sezione Volontaria Giurisdizione – che autorizzerà la pubblicazione. In questo caso si consiglia di anticipare la richiesta in modo da considerare anche le tempistiche del ricorso in Tribunale sempre tenendo a mente, però, che al momento dell’autorizzazione giudiziaria si procederà con le affissioni. Non sono accettabili autodichiarazioni o Affidavit rilasciate dall’interessato/a in sostituzione del nulla osta.

  • Contante per il pagamento delle percezioni consolari (art. 03 per l’affissione delle pubblicazioni + art. 02c per il certificato di avvenute pubblicazioni + art. 24 autentica di firma del nubendo straniero).

 

ATTENZIONE: la documentazione rilasciata da Autorità straniere deve essere apostillata e tradotta.

Per informazioni circa il tipo esatto di certificato necessario per i cittadini di un determinato Paese, si consiglia di rivolgersi alla relativa  rappresentanza diplomatico/consolare in Italia o visionare il sito della rappresentanza diplomatico/consolare italiana in quel Paese.

 

Le pubblicazioni restano affisse per otto giorni consecutivi presso l’Albo Consolare online.  Il terzo giorno dalle compiute pubblicazioni, la procedura si conclude con l’emissione del “certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio’’ che ha una validità di 180 giorni e ha anche la funzione di delega al Comune dove verrà celebrato il matrimonio, in caso di matrimonio civile. Il certificato di eseguite pubblicazioni andrà ritirato al termine delle pubblicazioni e consegnato a cura dei nubendi al Celebrante. Nel caso di matrimonio civile, questa Ambasciata anticiperà la documentazione a mezzo PEC direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si celebrerà il matrimonio.

Decorso il termine dei 180 giorni senza che il matrimonio sia stato celebrato,  occorrerà ripetere le pubblicazioni.

 

                                                                              

 

DOPPIA PUBBLICAZIONE

Nel caso di due cittadini italiani, di cui uno residente presso la circoscrizione di questa Ambasciata e uno residente in Italia o iscritto AIRE presso altro Stato, si potranno eseguire le pubblicazioni alternativamente presso quest’Ambasciata oppure presso il Comune o altro Consolato di residenza. Sarà il Consolato a richiedere al Comune/altro Consolato di eseguire una doppia pubblicazione o viceversa.

 


 

CITTADINI ITALIANI CHE SI SPOSANO ALL’ESTERO

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera. In alcuni casi l’Autorità estera richiede un “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.