Autenticazione amministrativa di firma
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva è presentata a soggetti diversi dagli enti sopra citati o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, è necessario che la firma del dichiarante sia autenticata da un pubblico Ufficiale il quale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.
Per i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare l’attività di autenticazione è svolta da un funzionario della Cancelleria Consolare. Per procedere all’autentica della firma è necessario presentarsi personalmente all’Ambasciata nel giorno dell’appuntamento con un documento di riconoscimento in corso di validità e, ove possibile, il proprio codice fiscale.
Costo: art. 24 tabella dei diritti consolari
ATTENZIONE!
Per i cittadini italiani non residenti che non possono avvalersi di autocertificazione, così come per i cittadini stranieri che risiedono legalmente in questa circoscrizione consolare: la firma dovrà essere autenticata da un notaio locale e poi legalizzata tramite Apostille.
Se l’autentica è necessaria per istanze rivolte a questa Cancelleria Consolare oppure è apposta in calce a deleghe per il ritiro di documenti, l’utente del servizio consolare potrà farsi autenticare la propria firma in Cancelleria Consolare il giorno dell’appuntamento fissato tramite il sistema Prenotami.
Autenticazione di fotocopia
Dietro presentazione dell’originale di un documento italiano e della sua copia fotostatica.
Costo: art. 71 tabella dei diritti consolari
Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza
Da richiedere via mail tramite l’indirizzo consolato.telaviv@esteri.it
Costo: art. 65 tabella dei diritti consolari