ACCORDO BILATERALE ITALIA – ISRAELE
Il nuovo Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato d’Israele (pdf 436KB) sulla previdenza sociale, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 e ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 98, è entrato in vigore dal 1° dicembre 2015. L’Accordo sostituisce integralmente lo scambio di lettere firmato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987, che costituiva un accordo in materia di legislazione applicabile.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’INPS.
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Assegno vitalizio di Benemerenza (Legge 10 marzo 1955, n. 96)
A coloro che, durante il periodo fascista, hanno subìto persecuzioni per motivi politici o razziali e, in via indiretta o di reversibilità, ad alcuni loro familiari (vedove/i e orfane/i), l’ordinamento italiano riconosce, a determinate condizioni, un assegno vitalizio di benemerenza.
Per ottenere l’erogazione del vitalizio da parte dell’Ambasciata, I beneficiari sono tenuti a certificare semestralmente la propria esistenza in vita attraverso il modulo di autocertificazione che verrà spedito via email. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato ogni semestre all’Ambasciata attraverso uno dei seguenti canali:
- Posta elettronica: consolato.telaviv@esteri.it (in formato .pdf);
- Posta certificata (PEC): amb.telaviv@cert.esteri.it (in formato .pdf);
- Posta ordinaria: Ambasciata d’Italia, Ufficio Pensioni, 25 Hamered Street, Tel Aviv-Yafo 68125.
Beneficio diretto
Cittadini italiani perseguitati personalmente per motivi razziali nel periodo 1938–25 aprile 1945. Si ricorda che, a seguito della riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 31 dicembre 2020, n. 178), la persecuzione razziale nei confronti degli ebrei presenti in Italia nel periodo delle leggi razziali è presunta per legge: non è più necessario dimostrare caso per caso di aver subito un singolo atto di discriminazione. È sufficiente il certificato di iscrizione alla Comunità Ebraica.
Beneficio indiretto
Figli del perseguitato (maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e con reddito entro i limiti di legge) nonché coniugi superstiti (con reddito entro i limiti di legge).
Per ogni assistenza con la compilazione della documentazione presente sul sito del MEF, contatta la Cancelleria Consolare o il COMITES. Una volta raccolta la documentazione necessaria, l’istanza sarà trasmessa per il tramite dell’Ambasciata direttamente al MEF
Reversibilità dell’assegno vitalizio di benemerenza
L’assegno vitalizio di benemerenza è, a determinate condizioni, reversibile. In particolare, l’assegno spetta anche al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (cfr. art. 13, comma 2, legge n. 74/1987)
Per le modalità di presentazione dell’istanza (incluso l’importo esatto del limite reddituale) e ogni altra informazione di dettaglio, è necessario fare riferimento al sito web della Direzione dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’indirizzo http://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/pensioni/perseguitati_politici_e_razziali/assegni_reversibilita/index.html dove è altresì reperibile la modulistica e le modalità di trasmissione.
La richiesta di benefici pensionistici, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia in corso di validità del documento del richiedente, può essere prodotta all’Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante. I residenti in Italia potranno indirizzare le richieste:
- a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Uff. VII, Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma
- allo sportello dell’URP della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma
- a mezzo posta elettronica, indirizzando la richiesta all’indirizzo e-mail della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi: dag@mef.gov.it; oppure a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo di posta elettronica: dcst.dag@pec.mef.gov.it. I residenti all’estero possono indirizzare invece le richieste, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza (anche il Comites), alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali.