ACCORDO BILATERALE ITALIA – ISRAELE
Il nuovo Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e lo Stato d’Israele (pdf 436KB) sulla previdenza sociale, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 e ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 98, è entrato in vigore dal 1° dicembre 2015. L’Accordo sostituisce integralmente lo scambio di lettere firmato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987, che costituiva un accordo in materia di legislazione applicabile.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’INPS.
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Assegno vitalizio di Benemerenza (Legge 10 marzo 1955, n. 96)
A coloro che, durante il periodo fascista, hanno subìto persecuzioni per motivi politici o razziali e, in via indiretta o di reversibilità, ad alcuni loro familiari (vedove/i e orfane/i), l’ordinamento italiano riconosce, a determinate condizioni, un assegno vitalizio di benemerenza.
Per ottenere l’erogazione del vitalizio da parte dell’Ambasciata, I beneficiari sono tenuti a certificare semestralmente la propria esistenza in vita attraverso il modulo di autocertificazione che verrà spedito via email. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato ogni semestre all’Ambasciata attraverso uno dei seguenti canali:
- Posta elettronica: consolato.telaviv@esteri.it (in formato .pdf);
- Posta certificata (PEC): amb.telaviv@cert.esteri.it (in formato .pdf);
- Posta ordinaria: Ambasciata d’Italia, Ufficio Pensioni, 25 Hamered Street, Tel Aviv-Yafo 68125.
Beneficio diretto
Cittadini italiani perseguitati personalmente per motivi razziali nel periodo 1938–25 aprile 1945. Si ricorda che, a seguito della riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 31 dicembre 2020, n. 178), la persecuzione razziale nei confronti degli ebrei presenti in Italia nel periodo delle leggi razziali è presunta per legge: non è più necessario dimostrare caso per caso di aver subito un singolo atto di discriminazione. È sufficiente il certificato di iscrizione alla Comunità Ebraica.
Beneficio indiretto
Figli del perseguitato (maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e con reddito entro i limiti di legge) nonché coniugi superstiti (con reddito entro i limiti di legge). È necessario presentare il certificato di iscrizione alla Comunità Ebraica del perseguitato nonché documentazione che dimostri l’ammontare di redditi annui ed eventuali ulteriori pensioni.
Per ogni assistenza con la compilazione della documentazione presente sul sito del MEF, contatta la Cancelleria Consolare o il COMITES. Una volta raccolta la documentazione necessaria, l’istanza sarà trasmessa per il tramite dell’Ambasciata direttamente al MEF
Reversibilità dell’assegno vitalizio di benemerenza
L’assegno vitalizio di benemerenza è, a determinate condizioni, reversibile. In particolare, l’assegno spetta anche al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o, se divorziato, a condizioni particolari (cfr. art. 13, comma 2, legge n. 74/1987)
Per le modalità di presentazione dell’istanza (incluso l’importo esatto del limite reddituale) e ogni altra informazione di dettaglio, è necessario fare riferimento al sito web della Direzione dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’indirizzo http://www.dag.mef.gov.it/aree-tematiche/pensioni/perseguitati_politici_e_razziali/assegni_reversibilita/index.html dove è altresì reperibile la modulistica e le modalità di trasmissione.
La richiesta di benefici pensionistici, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia in corso di validità del documento del richiedente, può essere prodotta all’Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante. I residenti in Italia potranno indirizzare le richieste:
- a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Uff. VII, Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma
- allo sportello dell’URP della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma
- a mezzo posta elettronica, indirizzando la richiesta all’indirizzo e-mail della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi: dag@mef.gov.it; oppure a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo di posta elettronica: dcst.dag@pec.mef.gov.it. I residenti all’estero possono indirizzare invece le richieste, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza (anche il Comites), alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali.